Descrizione:
(Imposta municipale propria)
ANNO 2014 - Questo Ente nella seduta del Consiglio com.le del 10 Luglio 2014, ha confermato le aliquote approvate l'anno precedente
ANNO 2013 - Questo Ente nella seduta del Consiglio com.le del 19 aprile 2013, ha modificato le aliquote come evidenziate nella tabella sottostante.
ANNO 2012 - Questo Ente ad ottobre 2012, non ha modificato le aliquote base stabilite ad aprile 2012, ad ottobre e' stato approvato il regolamento di applicazone dell'IMU, vedi le deliberazioni di seguito riportate, ed i modelli per la richiesta di agevolazioni
Come Fare:
L'applicazione dell'imposta si può così riassumere:
Il decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, in attesa di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, sancisce che il versamento della prima rata di imposta è sospeso per le seguenti categorie di mmobili :
- abitazione principale e relative pertinenze (escludendo dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011.
Il versamento della rata d'acconto per l'anno d'imposta 2013, per i quali non vige la sospensione della rata dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote comunali in vigore.
- ALIQUOTA DI BASE: 0,80 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,45 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO
Informazioni specifiche:
Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 e 2013:
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 già specificato in premessa; (considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
Collegamenti:
- Calcolo IMU/TASI on line
Documenti allegati:
Presentazione IMU (proiettata nella serata del 24 magio 2012) (1,32 MB)
Scheda esplicativa IMU (26,67 KB)