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Come Fare Per

Carta d'identità

Come Fare:
Il documento rappresenta l'identificazione personale di ogni cittadino

Chi può richiederlo?

1) I cittadini italiani residenti nel comune, presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe;

2) I cittadini italiani residenti all'estero presentandosi personalmente presso l'ufficio anagrafe;

3) I cittadini stranieri residenti nel Comune possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Documenti da presentare?

1) Nuovo rilascio per i cittadini italiani maggiorenni:
- tre foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto;
- un valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due persone maggiorenni munite di documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato)

2) Rinnovo carte identità con scadenza quinquennale successiva al 26.06.2008:
- è sufficiente che l'interessato si presenti con il documento originario su cui verrà apposto un timbro di convalida per ulteriori 5 anni.

3) Per i cittadini minorenni:
- tre foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto;
- per essere valida per l'espatrio occorre anche la presenza dei genitori, anche non contestualmente, muniti di documento di identità non scaduto, che dichiarino che non esistono condizioni ostative all'espatrio del minore.
In caso di genitori divorziati/separati o naturali che non si presentino entrambi è necessario l'assenso per l'espatrio del Giudice tutelare.

4) Sostituzione per deterioramento:
- vecchia carta d'identità se ancora valida o scaduta da meno di un anno. In mancanza, altro valido documento di riconoscimento, se cioè l'interessato non è in possesso di nessun documento deve presentarsi con due testimoni maggiorenni muniti di documento di identità.
- tre foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto.

5) Per smarrimento e furto:
- un documento di riconoscimento valido (in mancanza occorre la presenza di due persone maggiorenni munite di documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato);
- tre foto tessera recenti a mezzo busto e capo scoperto;
- denuncia di furto o smarrimento rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza o dai Carabinieri.

Per gli stranieri oltre ai documenti di cui sopra, occorre il permesso di soggiorno aggiornato.


Informazioni specifiche:
Validità per l'espatrio:

Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio se gli stessi dichiarano di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto; Per i minorenni dai 15 ai 18 anni e per gli interdetti, la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori e del tutore (qualità che può anche essere autocertificata) o con nulla osta del giudice tutelare; per minori di 14 anni, la carta d’identità può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore è affidato.
Con la carta d'identità si può espatriare nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Marocco (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Federale di Yugoslavia (Serbia e Montenegro), Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato), Tunisia (solo per chi vi si reca con viaggio organizzato).

Validità:

La carta d'identità ha una validità:

Minori di 3 anni: validità di 3 anni
Tra 3 e 18 anni: validità di 5 anni
18 anni in poi: validità di 10 anni

dalla data del rilascio oppure, se il documento d'identità è stato rilasciato dopo l'entrata in vigore del Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7, fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura)

Quando:
Il rinnovo può essere chiesto 180 giorni prima della scadenza.

Tempistica:
Rilascio immediato

Riferimenti Normativi:
R.D. 18 giugno 1931 n.773;
Decreto-legge 13 maggio 2011, n.70;
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 art. 40;
Decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5 art. 7;